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Lavoratori part time ciclico verticale e indennità una tantum: il riesame delle domande respinte

I lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e che si sono visti respingere la domanda di accesso all'indennità una tantum introdotta dal decreto...

14 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

I lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e che si sono visti respingere la domanda di accesso all’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti, hanno 120 giorni di tempo per presentare istanza di riesame (INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1379).

L’INPS rende note le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti l’indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022 (cosiddetto decreto Aiuti), le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

 

Si tratta, come noto, dell’indennità pari a 550 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

 

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sia da parte degli Istituti di  Patronato sia da parte del cittadino accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla sezione del sito istituzionale denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page attraverso il motore di ricerca.

Gli stati di lavorazione, gli esiti e le eventuali motivazioni di reiezione della domanda sono disponibili nella sezione “Le mie richieste” cliccando su “Dati della domanda”.

 

Nel termine, non perentorio, di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Richiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”.

 

E’ comunque necessario indicare una motivazione e contestualmente inviare la documentazione utile a consentire il riesame attraverso il link “Allega documentazione”.

 

In allegato al messaggio in commento, l’Istituto riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità in argomento e fornisce poi alcune indicazioni amministrative sul riesame nei casi di reiezioni più frequenti emersi dall’analisi effettuata a campione. 

 

Nel caso in cui le denunce UniEmens non siano state sempre trasmesse, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le modalità definite dall’IINPS con la specifica codifica prevista per le sospensioni in ragione del part-time, all’esito della attività istruttoria, la Struttura territoriale dovrà chiedere al datore di lavoro la regolarizzazione dei flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell’attività in ragione del part-time. Laddove la Struttura territoriale competente per il riesame dell’indennità una tantum in oggetto sia diversa da quella competente per matricola aziendale, la prima avrà cura di inoltrare l’esito dell’istruttoria alla seconda, affinché quest’ultima possa attivare il canale di comunicazione con il datore di lavoro per la correzione dei flussi UniEmens.

 

Riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, l’INPS precisa, ad esempio, che, in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.

 

Viene data una precisa indicazione per i lavoratori dello spettacolo: infatti, considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende, per i primi, un arco temporale pari a 4 settimane mentre, per i secondi, un periodo pari a 26 giorni. Si deve tener conto, in proposito, che, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati, quindi, 7 settimane sono 42 giorni, mentre 20 settimane corrispondono a 120 giorni.

 

In riferimento all’ulteriore requisito secondo il quale il beneficiario non deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi.

 

Si ricorda che, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

 

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