PROMEMORIA PROSSIMA Scad Biennio FCO 2023-2024 31-12-2024 Scadenza del biennio formativo 2023/2024 adempimenti conseguenti
Mod.A autocertificazione FCO 2023-2024 Autocertificazione dei crediti per i soli Consulenti che non hanno maturato 50 crediti di cui 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e codice deontologico nel biennio in parola (o crediti minimi concessi da delibera di riproporzionamento del CPO)
ADEMPIMENTI E FACOLTA’ DEGLI ISCRITTI
estratto del regolamento :
Art. 20 – Dichiarazioni dell’iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale
1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni Consulente del Lavoro è tenuto a verificare che, dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista dall’articolo 6, comma 3, il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al presente regolamento. Entro lo stesso termine il Consulente del Lavoro che intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 6, comma 6, del presente regolamento, dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta .
2. In caso di mancata ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni.
3. Il Consiglio Provinciale, entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero dal successivo termine della scadenza della diffida ad adempiere di cui al comma 2, effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la veridicità del contenuto della medesima. Per tale ultima verifica, il Consiglio Provinciale potrà richiedere all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante il programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità al Regolamento.
Si ribadisce e ricorda ai Consulenti del Lavoro iscritti anche ad altri Albi, che, con il regolamento della formazione entrato in vigore dal 01/01/2019 ed attualmente in vigore , la formazione deve essere svolta frequentando i corsi dei soggetti abilitati accreditati all’organizzazione e allo svolgimento di eventi formativi (art.11 del regolamento) dal CNO , non sono ritenuti validi i corsi svolti presso altri Ordini professionali in quanto non vi è più equipollenza della formazione né convenzione di reciprocità ( a meno che il convegno non venga organizzato in collaborazione con un Consiglio Provinciale di un Ordine dei Consulenti del Lavoro).
Gli enti formatori devono essere accreditati dal Consiglio Nazionale e validati dai Consigli Provinciali ( i corsi accreditati sono visibili e prenotabili sulla Piattaforma della Formazione) o essere enti accreditati di diritto quali Università e Pubbliche Amministrazioni comprese le rispettive diramazioni regionali e comunali , INPS, INAIL, INL, ITL, Agenzia delle entrate , Ministeri (in tal caso il cdl dovrà fare richiesta di accreditamento art.7 comma 2 accedendo alla piattaforma della formazione in carica attività formative allegando l’attestato rilasciato dall’ente accreditato di diritto).