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INL: indicazioni per la prevenzione del rischio da stress termico

L’INL ha fornito ulteriori indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore (Nota del 26 luglio 2022, n. 4753). L’Ente ricorda che, in ragione della valutazione de...

29 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INL ha fornito ulteriori indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore (Nota del 26 luglio 2022, n. 4753).

L’Ente ricorda che, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, si rende necessaria la predisposizione di opportune misure di prevenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, generando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Da tanto consegue che, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre in atto, si deve procedere sia ad emettere il verbale di prescrizione per assenza della valutazione del rischio “microclima” ovvero per mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione, sia ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, che comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.
Se invece, durante l’accesso ispettivo, risulta che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, ma le stesse non siano rispettate, sarà emesso un verbale di prescrizione nei confronti del preposto, per non aver vigilato sull’ osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento, poi, alle attività svolte all’interno di cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima.
Pertanto, nell’ambito del PSC potranno essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni.
Misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere dovranno essere previste, all’interno dei relativi POS, anche dai datori di lavoro delle ditte in appalto.
Tra queste rientrano:
– l’idoneità dei DPI alla stagione in corso;
– la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni;
– la fornitura di bevande;
– l’accesso all’ombra.
Il Coordinatore per l’esecuzione, dunque, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, deve verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un pericolo grave e imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Laddove, nel corso dell’accertamento, si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.
Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dei seguenti obblighi:
– verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
– applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
– verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l’esecuzione.
L’ accertato inadempimento darà luogo all’emissione di apposito verbale di prescrizione.

Infine, nel caso in cui, sia nell’ambito del PSC che nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione ma le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del preposto, per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Ente, concludendo, richiama l’attenzione sugli strumenti preventivi finalizzati alla valutazione dei rischi professionali ad uso dei lavoratori, datori di lavoro e degli addetti alla salute e sicurezza aziendali, consultabili al sito https://www.worklimate.it.

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