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Formazione per la sicurezza sul lavoro: indicazioni sul numero massimo dei partecipanti

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2). L'Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato ...

29 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2).

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello in materia di modalità della formazione del personale (articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’ateneo ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul fatto se sia da ritenersi conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità della formazione del personale, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità, anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo.

I riferimenti normativi e di prassi

Nella sua risposta la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”. Infatti, l’ACSR nel punto in questione dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Inoltre, la Commissione ha ricordato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e il punto 12 di questo testo, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, e in particolare il “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce: “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Tenuto conto di queste premesse, la Commissione ministeriale pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ha ritenuto che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal citato punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo
stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

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