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Calcio femminile: obbligo di iscrizione al Fondo sportivi professionisti a decorrere dal 1° luglio

L'INPS illustra le disposizioni normative e amministrative in vigore, in seguito al passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile di Serie A (INPS, circolare 20 febbraio 2023 n. 24). Con l'introduzione del professionismo sportivo ne...

21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS illustra le disposizioni normative e amministrative in vigore, in seguito al passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile di Serie A (INPS, circolare 20 febbraio 2023 n. 24).

Con l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile per la stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A, le società sportive che beneficiano dell’attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP). In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 si applicano le disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, ai sensi della Legge n. 91/1981, per diverse figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile, come i direttori sportivi, i direttori tecnici, le atlete calciatrici, gli allenatori e i preparatori atletici.

Più nel dettaglio, l’Istituto ricorda che, con specifico riferimento alle calciatrici professioniste, si prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e si ammette quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma (articolo 3, Legge n. 91/1981). Peraltro, l’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore.

La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile (ancorché si tratti di lavoro autonomo), è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e al 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.

La contribuzione (33%), per i lavoratori dello sport professionistico, è calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore. Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti” (aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312. 

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. Si applica, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992.

La circolare in commento include, infine, le istruzioni operative per i datori di lavoro.

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