• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina
Consiglio Provinciale di Modena

Consiglio Provinciale di Modena

Ordine dei Consulenti del Lavoro

  • Ordine
    • Chi siamo
    • Consiglio dell’Ordine
    • Commissioni
  • Iscritti
  • Il praticantato
    • Aspiranti Praticanti
    • Modulistica Praticantato
    • Normativa di riferimento
    • Esami di stato
  • Documenti
    • Normativa
      • Leggi/ Regolamenti CDT
      • Deontologia
      • Parametri per asseverazione
    • Modulistica
    • Commissione Certificazione
    • FCO
    • Asseverazioni
    • Protocolli d’intesa
  • Convegni
  • Bacheca
    • Contenuti Multimediali
    • CV Consulenti
    • CV Aspiranti Praticanti/ CV Collaboratori di studio
    • Agenda dell’Ordine
    • SPECIALIZZAZIONI CDL
  • Contatti
  • News Lavoro
  • News Previdenza
  • News Fisco
  • News Mediazione
  • Circolari dell’Ordine
  • Accordi territoriali
  • Scadenze
  • Privacy policy
  • Accesso

Assegno unico, l’applicazione della maggiorazione per i nuclei vedovili

La disamina dell'INPS sull'intervento del Decreto Lavoro che dal 1° giugno disciplina le regole per la fruizione della prestazione (INPS, circolare 10 agosto 2023, n. 76). L'INPS è intervenuto in materia di Assegno unico e universale e, in part...

11 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La disamina dell’INPS sull’intervento del Decreto Lavoro che dal 1° giugno disciplina le regole per la fruizione della prestazione (INPS, circolare 10 agosto 2023, n. 76).

L’INPS è intervenuto in materia di Assegno unico e universale e, in particolare, di applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili, materia sulla quale il Decreto Lavoro ha recentemente prodotto alcune modificazioni normative con l’articolo 22.

Infatti, l’articolo citato prevede che la maggiorazione prevista nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro per ciascun figlio (articolo 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021) venga riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, se l’altro risulta deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

In particolare, l’articolo 22 del Decreto Lavoro ha previsto espressamente l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore. Tuttavia, è stato tuttavia limitato l’effetto del nuovo disposto alle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati” e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Pertanto, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’Assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

–  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

–  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;

–  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori

L’INPS recentemente ha introdotto nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico.

In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, ricorrendo le condizioni, al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati:

– il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;

– la data del decesso;

– la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

L’integrazione deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data ed è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore.

 Le ipotesi di subentro nella domanda

Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

– affidatario del figlio;

– tutore del figlio;

– figlio maggiorenne per se stesso.

In tutti i casi citati, l’INPS ricorda che al soggetto che agisce viene presentata la possibilità di procedere al “subentro” nella domanda già presentata, attraverso la quale potrà sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente.

Il soggetto utilizzando la sezione “Nuova domanda/Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”, inserirà i dati del figlio o i propri. La procedura riconosce in automatico che si tratta di figlio di genitore/i deceduto/i, la cui domanda si trova nello stato “decaduta per decesso”, permettendo al subentrante di presentare la propria istanza, la quale deve comunque essere supportata da idonea documentazione comprovante il ruolo legittimamente ricoperto dal soggetto (ad esempio, sentenza di affido familiare temporaneo o preadottivo del figlio, nomina del tutore ecc.).

Invece, nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente l’assegno unico e universale, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità:

– nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d’ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento;

– nell’ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente. In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario. Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla procedura “Assegno Unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS.

Se il pagamento della prestazione era effettuato interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite deve inserire in procedura una dichiarazione con la quale specifica di essere l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’assegno. A tale l’INPS rilascerà un’apposita funzione.

Infine, per quel che le domande già decadute per decesso del richiedente, l’Istituto precisa che con il trasferimento d’ufficio della domanda al genitore superstite, saranno accreditate a quest’ultimo le eventuali mensilità non erogate successivamente alla decadenza. 

Category iconSenza categoria

Footer

Consiglio Provinciale di Modena

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Via Ciro Menotti, 201
41121 Modena (MO)

+39 059 222844

cpo.modena@consulentidellavoro.it
ordine.modena@consulentidellavoropec.it

Area Riservata

ricordami

Privacy Policy

Dichiarazione di accessibilità

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
Consiglio Provinciale di Modena - Ordine dei Consulenti del Lavoro
Copyright © 2025 | C.F.: 80007910369 | SDI: UF6YXD
Sviluppato da Logo TeleConsul Editore
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta