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Agenzia di viaggio e tour operator: quantificazione esonero contributivo spettante

Con la Circolare 27 luglio 2022, n. 89, l’Inps ha fornito istruzioni sulla modalità di determinazione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator per il periodo ...

28 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la Circolare 27 luglio 2022, n. 89, l’Inps ha fornito istruzioni sulla modalità di determinazione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.

In favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Si tratta di un’agevolazione selettiva, che è stata autorizzata dalla Commissione UE con la decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79, individuati dall’Inps mediante l’attribuzione dello specifico codice di autorizzazione “2J”.
Con la Circolare n. 89/2022, l’Inps fornisce indicazioni sulla fruizione dell’esonero, e in particolare sul procedimento di quantificazione dell’esonero spettante. Riguardo alle modalità di compilazione delle denunce contributive bisognerà attendere un successivo messaggio Inps.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Come anticipato i datori di lavoro che rientrano nella platea dei beneficiari sono contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari dell’agevolazione l’Inps ha attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che ha assunto il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
Pertanto, l’esonero trova applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito entro il 30 giugno 2022 detto codice di autorizzazione.

CONDIZIONI DI SPETTANZA

L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ivi inclusi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro beneficiario.
L’esonero riguarda il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022. Pertanto, l’entità della misura di esonero è limitata al carico contributivo datoriale sgravabile riferito alle suddette mensilità di competenza.
La misura in esame, non sostanziandosi in un incentivo all’assunzione, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato alle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

MISURA DEL BENEFICIO

L’agevolazione è costituita da un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro beneficiario in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, ivi compresi i rapporti di apprendistato.
Ai fini della corretta fruizione dell’esonero, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
L’Inps precisa che non sono oggetto dell’esonero le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo TFR;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà, al FIS, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Inoltre, sono escluse dall’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE DELL’ESONERO

Al fine della quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante, i datori di lavoro interessati alla fruizione, devono inoltrare la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito www.inps.it.
Le domande possono essere inviate a partire dal 27 luglio 2022 ed entro il 9 settembre 2022.
Nell’ambito della domanda di quantificazione dell’esonero devono essere fornite le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;
– la relativa matricola aziendale;
– le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);
– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;
– la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.
Inoltre, il soggetto interessato deve dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.

Sulla base delle richieste ricevute l’Inps svolge le seguenti attività mediante i propri sistemi informativi centrali:
– verifica che per la matricola indicata il relativo codice ATECO, rientri tra quelli oggetto di esonero e che alla medesima matricola sia stato preventivamente attribuito il CA “2J”;
– verifica, sulla base degli elementi indicati nel modulo di domanda e le informazioni presenti nei propri archivi, la coerenza dell’importo richiesto;
– in caso di coerenza dell’importo richiesto, autorizza provvisoriamente la fruizione dell’esonero per l’ammontare indicato nella domanda (istanza “accolta provvisoria”);
– diversamente, nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, autorizza il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale provvisoria”).

L’ammontare provvisorio dell’esonero che può essere fruito viene comunicato in calce al medesimo modulo di istanza on-line.

L’eventuale richiesta di riesame dell’importo effettivamente spettante può essere presentata alla Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.

All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a ricalcolare l’ammontare dell’esonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte.
Poiché, infatti, l’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro – per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022 – e il relativo importo saranno individuati sulla base della totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al predetto limite di spesa.
Solo a seguito della suddetta rielaborazione gli importi spettanti potranno considerarsi definitivamente quantificati.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.

COMPATIBILITÀ CON AIUTI DI STATO

Il beneficio contributivo, configurandosi come aiuto di Stato è soggetto al rispetto, tra le altre, delle seguenti condizioni:
– sia di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– sia concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, sia concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– sia concesso entro il 30 giugno 2022.
Inoltre, l’agevolazione è soggetta all’applicazione del cd. “clausola Deggendorf”.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni applicate per i singoli lavoratori di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità dell’esonero con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanzino in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la decontribuzione, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
L’Inps precisa che, laddove si intenda cumulare la decontribuzione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

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